Informativa precontrattuale
Informativa precontrattuale
Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari) siforniscono di seguito le informazioni su Blue Ocean Società di Consulenza Finanziaria S.p.A. (d’ora innanzi “SCF” o il “Consulente”) e sui servizi da essa svolti.
Le informazioni contenute nel presente Documento sono fornite al potenziale cliente o al cliente prima che questi siavincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipula di un Contratto di consulenza in materia di investimenti.
Il Consulente è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.
1. Informazioni sulla societa’ di consulenza finanziaria
Denominazione: Blue Ocean Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.
Sede legale: Largo Fontanella Borghese n. 19 – 00186 Roma (RM) Sito web: www.blueoceanwealth.it.
E-mail: info@blueoceanwealth.it - PEC: blueoceanscfspa@legalmail.it
Iscritta con delibera n. 2663 del 28 gennaio 2025 nella sezione SCF dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
Nominativo del consulente finanziario autonomo che svolgerà il servizio di consulenza in materia di investimenti perconto di Blue Ocean Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.: Stefania Esposito, nata a Roma il 13 maggio 1985.
2. Lingua utilizzata
2.1. Il Cliente potrà comunicare con il Consulente e ricevere da essa documenti e informazioni in lingua italiana.
3. Metodi di comunicazione utilizzati
3.1. L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazionescritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
3.2. Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o consuccessiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e siimpegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e- mail valido) sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
3.3. Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente alla sede della SCF, ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
3.4. L’invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:
□ piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente;
□ posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto;
□ posta elettronica certificate (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto.
4. Iscrizione nell’albo previsto dall’ art. 18 ter del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58
4.1. Si dichiara che la SCF è iscritta nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 Ter del Decreto Legislativo 24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera del 28 gennaio 2025 n. 2663.
5. Relazioni sull’esecuzione del servizio di consulenza
5.1. La SCF invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre un rendiconto contenente la composizione e l’andamento delPortafoglio;
- entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi imotivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione
6. Politica sui conflitti di interesse
6.1. Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari Blue Ocean Finance SCF S.p.A. ha adottato una Politica suiconflitti di interesse finalizzata a:
individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
6.2. Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebberoinsorgere tra il Consulente, inclusi i dirigenti, i dipendenti e i Consulenti Finanziari Autonomi o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della SCF al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.
6.3. Il Consulente ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse esistenti, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi,affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.
6.4. Il Cliente può richiedere alla SCF ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.
7. Attivita’ prestata e modalita’ di svolgimento
7.1. La SCF svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativadel prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”.
7.2. In particolare, il servizio prestato da Blue Ocean Finance SCF S.p.A. ha per oggetto:
a) l’analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei prodottidetenuti;
b) l’eventuale riformulazione, su richiesta del Cliente, dell’asset allocation del Portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite al Cliente;
c) la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio.
7.3. Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto un’ampiagamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1, sezione C, del TUF
a) Valori mobiliari.
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
7.4. Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari ad esclusione dei prodotti assicurativi con finalità di risparmio.
7.5. Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori in conformità con quanto previsto dai punti 3 e 5 dell'allegato 1, Sezione B del TUF.
7.6. La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali.
7.7. Nello svolgimento dell’attività Il Consulente non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.
7.8. Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del contratto di consulenza.
7.9. Il Servizio può essere erogato anche in luogo diverso dalla sede legale della SCF e anche avvalendosi di Consulenti Finanziari Autonomi.
7.10. Il Consulente non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di investimento e delle attività da questi prestate.
7.11. Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al Consulente un compenso commisurato al contenuto ed al valore del servizio.
7.12. In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso, esso potrà variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio oggetto di consulenza, degli obiettivi e del profilo di rischio del cliente ed in linea generale del tempo che il Consulente dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto, il Consulente si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo. Il compenso pagato dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di remunerazione del Consulente per i servizi prestati al Cliente; al Consulente è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.
7.13. Il Consulente è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.
7.14. Nella prestazione del servizio di consulenza la Società non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
7.15. Il Cliente ed il Consulente possono eventualmente concordare che il Consulente abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente al Consulente le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.
7.16. Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del Consulente e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.
8. Valutazione periodica dell’adeguatezza
8.1. Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento adeguate rispetto al profilo di rischio del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogliprima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
8.2. In particolare, il Consulente verifica che l’operazione raccomandata:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
8.3. Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza annuale valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al Consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal Consulente, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:
- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio.
- le sue preferenze di sostenibilità
8.4. Il Cliente è tenuto a comunicare al Consulente eventuali aggiornamenti delle informazioni che precedono. Le suddette informazioni consentono al Consulente di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato. Il Cliente è consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l’attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
8.5. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi diinvestimento è adeguato per il Cliente.
9. Integrazione dei fattori di sostenibilita’
9.1. Ai sensi dell’Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, la SCF effettua una valutazione tenendo a mente i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
9.2. Dato che la consulenza svolta dalla SCF riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovràessere allineato alle preferenze di sostenibilità del cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del cliente.
9.3. La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazionivigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
10. Strategie di investimento proposte
10.1. Nello svolgimento del servizio di consulenza la SCF non è orientata su determinate categorie o una gamma specificadi strumenti finanziari. Non propone, dunque, strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente (medesimo), della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere perdite.
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 90/2017
1. Obblighi del cliente
Art. 22 del D. Lgs. n. 90/2017
I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire aisoggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
2. Titolare effettivo
Art. 1, comma 2, lettera pp del D. Lgs. n. 90/2017
"Titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, inultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
3. Persone politicamente esposte
Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. n. 90/2017
Sono “persone politicamente esposte” le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di unanno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate.
4. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune conpopolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
f. ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
i. direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
5. Sono familiari di persone politicamente esposte:
a. i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla personapoliticamente esposta:
b. i figli e i loro coniugi nonché le persone legate a figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
6. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
a. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di entigiuridici o di altro stretto rapporto di affari;
b. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, difatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta